Obiettivo: Sicurezza sul lavoro.
Cosa sarebbe stato se non ci fosse stata?
Dopo una prima riduzione dal dopoguerra agli anni ’90, è tra gli anni 90 e l’inizio del nuovo millennio che si è registrato un aumento infortunistico, riportato ampiamente sui mass-media. Più precisamente si è passati da circa 20.000 infortuni nell’anno 1996, ai circa 30.000 infortuni nell’anno 2006.
Il Testo Unico Sicurezza Lavoro.
A seguito dell’aggravamento del problema infortunistico si è ritenuto opportuno nel 2008 emanare un nuovo Testo Unico Sicurezza Lavoro, che raccoglie tutte le norme di sicurezza fino ad oggi emanate, approvato con il Decreto Legislativo 81/2008. Gli ultimi dati registrati dall’INAIL (rilevazione al 29 febbraio 2012) parlano di una riduzione del 6,4% di infortuni complessivi dal 2010 al 2011, si passa da circa 776.000 a 726.000 denunce, cinquantamila in meno rispetto al 2010;
Infortuni in calo.
Si ha inoltre una riduzione del 4,4% degli infortuni mortali, passando dalle 973 denunce nel 2010 (dato definitivo e per la prima volta al di sotto delle mille unità) alle 930 denunce nel 2011 (stima del dato consolidato).Quindi grazie alla legge tanto ostile a noi imprenditori gli infortuni mortali sono diminuiti!
Vantaggi:
Le NOMINE offrono il vantaggio di introdurre il concetto di responsabilità sanzionatoria oltre a quella tecnica e di spiegare l’importanza dell’organigramma aziendale.
Il DVR ha il vantaggio di chiarire l’obbligo per tutte le aziende di valutare tutti i rischi, aprendoci la possibilità di valutare anche lo stress e quindi anche la produttività delle singole persone e garantendo così una messa a norma a costo 0.
La FORMAZIONE aiuta a crescere le persone: “Il talento per tenerli e dargli gloria, crescita economica e crescita personale”.
La SORVEGLIANZA SANITARIA permette di monitorare la salute dei lavoratori.
Nomine
Il primo passo per la messa a norma di un’azienda è la nomina di un RSPP (Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, articolo 17). La nomina dell’RSPP è uno degli obblighi non delegabili del datore di lavoro. Si tratta del soggetto, nominato dal datore di lavoro ed in possesso di capacità e requisiti adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, che coordina il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, ovvero “l’insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori”.
Le altre figure che il datore di lavoro ha l’obbligo di nominare sono:
– RLS – rappresentante degli lavoratori in sicurezza.
– Medico Competente.
– Preposto – è la figura che sostituisce il datore di lavoro in caso di assenza.
Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione collabora con il datore di lavoro, il medico competente per il Lavoro ed il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza alla realizzazione del Documento di valutazione dei rischi.
Valutazione Rischi
Il secondo passo per la messa a norma di un’azienda è redarre il DVR. E’ il Documento di Valutazione dei Rischi che rappresenta la mappatura dei rischi presenti in ogni azienda e attesta l’avvenuta valutazione di tutti i rischi che l’attività aziendale può comportare. Deve contenere tutte le procedure necessarie per l’attuazione di misure di prevenzione e protezione da realizzare e i ruoli di chi deve realizzarle. Rappresenta un requisito cartaceo o elettronico e deve inoltre essere redatto con data certa. È uno dei documenti cardine del Testo unico sulla sicurezza sul lavoro D.Lgs 81/2008, ove viene trattato agli articoli 17 e 28. In specifici casi è necessario il DUVRI, Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze. In aggiunta al DVR / DUVRI vengono effettuate delle misurazione:
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attrito pavimento
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vibrazione
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rumore
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illuminotecnica
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micro clima
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rischio chimico
Formazione
Il terzo passo per la messa a norma dell’azienda è la formazione del personale. Il 26 gennaio 2012 è entrato in vigore l’Accordo Stato/Regioni sulla formazione obbligatoria dei lavoratori in materia di sicurezza e salute sul lavoro. In tale accordo sono contenute le procedure per adempiere agli obblighi di formazione dei lavoratori secondo quanto previsto dall’art.37 del d.lgs.81/2008. Con riferimento all’Accordo sopra citato, si comunica che è vigente l’obbligo di sottoporre a formazione tutti i lavoratori secondo quanto di seguito riportato:
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tutte le aziende con lavoratori o soci lavoratori, sono obbligate ad adempiere all’Accordo Stato/Regioni
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tutti i lavoratori devono essere sottoposti a formazione (compresi i lavoratori atipici e quelli assunti a tempo determinato)
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è previsto che ogni lavoratore sia sottoposto ad una formazione generale di 4 ore (per qualsiasi tipo di azienda) alla quale si aggiunge una formazione specifica di durata variabile a seconda del settore di appartenenza dell’azienda
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in base al livello di rischio dell’azienda la durata minima complessiva del corso è di 8 – 12 – 16, in relazione al livello del rischio stabilito con il DVR
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per i lavoratori già in servizio, nel caso non avessero in precedenza fatto alcuna formazione, è necessario adeguarsi immediatamente. Per i neo assunti la formazione dovrà essere fatta anteriormente o entro 60 giorni dall’assunzione.
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la formazione prevista nell’Accordo 26.12.2012 non comprende gli ulteriori obblighi di formazione/addestramento disposti dal D.lgs.81/2008 per alcuni rischi specifici (es.: attrezzature particolari, agenti chimici, rumore, vibrazioni, movimentazione manuale dei carichi, uso dei D.P.I.,ecc.), e per le specifiche figure aziendali (RSPP, RLS, addetto alla sicurezza, addetto antincendio, addetto primo soccorso, carrellisti, …) i quali andranno conseguentemente trattati a parte.
Sicurezza: Sorveglianza Sanitaria
Il quarto passo per la messa a norma di un’azienda è la nomina di un medico competente.L’art.41 del decreto 81/08 regolamenta la sorveglianza sanitaria che deve essere effettuata dal medico competente. La sorveglianza sanitaria è l’insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, come definito all’art. 2, lettera m del D.Lgs.81/08. Obiettivo primario della sorveglianza sanitaria e la tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori attraverso:
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Valutazione della compatibilità tra condizioni di salute e compiti lavorativi.
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Individuazione degli stati di ipersuscettibilità individuale ai rischi lavorativi.
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Verifica dell’efficacia delle misure di prevenzione dei rischi attuate in azienda.
DPI
Il quindo passo per la messa a norma di un’azienda è la consegna dei DPI. Con l’acronimo DPI (dispositivi di protezione individuale) si intendono i prodotti che hanno la funzione di salvaguardare la persona che l’indossi o comunque li porti con sé, da rischi per la salute e la sicurezza, sia in ambito domestico, sia in ambito sportivo, sia in ambito ricreativo e, ovviamente, in campo lavorativo. D.Lgs. 475/92.
I DPI devono:
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essere adeguati alle condizioni presenti sul luogo di lavoro
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essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare un rischio maggiore per il lavoratore
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tener conto delle esigenze ergonomiche e della salute del lavoratore
I DPI sono divisi in tre categorie, in funzione del tipo di rischio:
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I categoria: dispositivi di facile progettazione e destinati a salvaguardare gli utilizzatori da danni lievi – autocertificati dal produttore
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II categoria: tutti quelli non rientranti nelle altre due categorie – rischio significativo come ad esempio occhi, mani, braccia, viso – prototipo certificato da un organismo di controllo autorizzato e notificato
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III categoria: dispositivi di progettazione complessa e destinati a proteggere gli utenti da rischi di morte o di lesioni gravi – comprende tutti i DPI per le vie respiratorie e protezione dagli agenti chimici aggressivi – prototipo certificato da un organismo di controllo autorizzato e notificato, e controllo della produzione.
I DPI devono, per legge, riportare il marchio CE il quale indica la conformità ai requisiti essenziali di salute e sicurezza. Inoltre il dispositivo di sicurezza deve contenere un manuale di istruzioni per l’uso, conservazione, pulizia, manutenzione, data di scadenza, categoria e limiti d’uso possibilmente scritto nelle lingue ufficiali. Uno dei problemi maggiori è stabilire quando un dispositivo di protezione individuale è da sostituire. Alcuni dispositivi riportano una data di scadenza, altri richiedono da parte del lavoratore un controllo dello stato di usura al fine di sostituirlo nel caso non sia più idoneo. Ad esempio: un dispositivo delle vie respiratorie dovrà essere sostituito quando l’operatore nota una particolare difficoltà nella respirazione; un occhiale invece deve essere sostituito quando l’operatore rileva una non più perfetta nitidezza delle immagini. In alcuni casi, poi, il produttore dota il dispositivo di un indicatore di usura. Al fine di evitare l’insorgere di problemi per il lavoratore, il datore di lavoro dovrà provvedere a sostituire con una certa frequenza i DPI.
I 5 adempimenti più importanti.
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Le 5 Nomine Obbligatorie: RSPP, medico competente, RLS, addetto evacuazione, addetto primo soccorso, preposto
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DVR: deve contenere una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa, deve contenere inoltre l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali e il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;deve inoltre indicare i nominativi del rspp, del rls e del medico competente
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FORMAZIONE:in base al D.lgs 81/08 Articolo 36 – Informazione ai lavoratori.
1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro;
c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;
d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.
2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
b) sui pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.
Sorveglianza Sanitaria:
1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:
a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva o qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.
2. La sorveglianza sanitaria comprende:
a) visita medica preventiva
b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute,
d) visita medica in occasione del cambio della mansione
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Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:
a) idoneità;
b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
c) inidoneità temporanea;
d) inidoneità permanente.